REGOLAMENTO ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO
Approvato dall’Assemblea dei soci il 9 marzo 2012
Art. 1 Premessa
Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da 7 (sette) membri che restano in carica 3 anni dalla’avvenuta convalida dell’elezione.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vice Presidente così come stabilito dall’art. 9 comma 2 dello Statuto del Gruppo; nomina altresì, il Segretario ed il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti e decadono nei seguenti casi:
alla scadenza naturale del mandato,
per dimissioni volontarie,
in caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso.
Art. 2 Comitato elettorale e di scrutinio (C.E.e S.)
Le operazioni pre-
Il C.E.e S., è costituito da n. 3 volontari nominati durante l’assemblea ordinaria degli iscritti.
I componenti del C.E.e S. non devono essere candidati.
I tre membri individueranno al loro interno un Presidente.
Il C.E.e S. avrà cura di fissare ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovrintendendo alle operazioni relative.
Le operazioni di voto dovranno svolgersi in una giornata, possibilmente festiva al fine di consentire ai volontari di poter partecipare alla votazione agevolmente.
Il C.E.e S. assume le proprie decisioni con una maggioranza pari almeno al 51% dei suoi componenti.
Il C.E.e S. resta in carica dal momento della sua elezione fino alla conclusione delle operazioni di voto e degli adempimenti previsti dal presente regolamento.
Art. 3 Elettori ed eleggibili
Sono elettori tutti i volontari iscritti al Gruppo all’atto delle elezioni che risultano in regola con il pagamento della quota annuale.
Questi sono tenuti a esercitare il diritto di voto.
Sono eleggibili quei volontari regolarmente iscritti al Gruppo da almeno 12 mesi che sono maggiorenni, che risultano in regola con il pagamento della quota annuale e che rientrano nella definizione di volontario così come riportata nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1444 del 28/11/2011.
Tutti i volontari eleggibili che volessero candidarsi dovranno presentare apposita richiesta al C.E.e S.
Art. 4 Numero dei candidati
Il numero dei candidati è indeterminato e potrà variare di elezione in elezione a seconda dei volontari che presenteranno la propria candidatura. Detta presentazione dovrà avvenire almeno 8 giorni prima delle elezioni al fine di consentire al Comitato elettorale di effettuare i dovuti controlli e redigere le schede elettorali.
Art. 5 Compiti del Comitato elettorale e di scrutinio
Il C.E.e S. dovrà:
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Art. 6 Adempimenti del Consiglio Direttivo dimissionario
Il Consiglio Direttivo dimissionario metterà a disposizione del C.E.e S. un elenco aggiornato di tutti i volontari con l’indicazione della data di iscrizione al Gruppo.
Art. 7 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera o per interposta persona.
Art. 8 Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutti i nominativi dei candidati eleggibili disposti in ordine alfabetico e con la stessa evidenza.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, prima dell’avvio delle operazioni di voto.
La votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun volontario elettore all’atto della votazione dal Presidente del C.E.e S.
Il voto è nullo se la scheda riconsegnata non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art. 9 Preferenze
L’elettore può manifestare sette preferenze, tante quanti i componenti del Consiglio Direttivo, scelte tra i candidati della lista.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.
Il voto apposto a più di sette candidati rende nulla la scheda.
Art. 10 Modalità di votazione
Il luogo, il giorno e l’orario della votazione saranno stabiliti dal C.E.e S. in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio di voto.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 12 ore consecutive.
Luogo, giorno e orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i volontari, mediante comunicazione nella bacheca, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 11 Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dai membri del C.E.e S.di cui all’articolo 9-
Art. 12 Attrezzatura del seggio elettorale
A cura del C.E.e S., il seggio dovrà essere munito di:
una cassetta, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio,
una postazione di voto con caratteristiche tali da poter consentire la segretezza del voto.
Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto.
Art. 13 Compiti del Presidente del C.E.e S. durante le operazioni di voto.
Il Presidente farà firmare l’elettore che ha votato a fianco del suo nome, nell’elenco di cui al precedente art. 9-
Art. 14 Validità delle elezioni
Le elezioni saranno valide qualora si verifichi una partecipazione al voto di almeno il 50% + 1 dei volontari aventi diritto. Proclamata la validità delle elezioni da Parte del Presidente, si potrà procedere all’apertura dell’urna e alle operazioni di scrutinio.
Qualora il quorum di validità non venga raggiunto, le elezioni verranno riconvocate entro i 15 giorni successivi e le operazioni di scrutinio avranno luogo indipendentemente dal quorum di partecipazione. In questo caso non è ammessa la presentazione di nuovi candidati.
Art. 15 Operazioni di scrutinio
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del C.E.e S., con la collaborazione degli altri due componenti, verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato
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Tale verbale va affisso presso la bacheca della sede.
Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si evidenziano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale dovrà essere organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:
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In fondo al verbale dovrà essere indicato lo spazio per la firma da parte della C.E.e S., nelle persone del Presidente e dei componenti.
La C.E.eS., nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:
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Art. 16 Adempimenti finali della C.E.eS..
La C.E.e S. comunica i risultati ai volontari, curando l’affissione del verbale di cui al precedente art. 9-
La C.E.e S.al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in un unico plico tutto il materiale: verbali, schede, elenchi, ecc . che vengono consegnati alla Segreteria del Gruppo. Il plico sarà conservato in modo da garantirne la integrità per almeno sei mesi. Successivamente, decorsi sei mesi, sarà distrutto, fatti salvi i verbali, alla presenza di un delegato della C.E.e S. e del Presidente del Gruppo.