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Regolamento Elezioni

REGOLAMENTO  ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO

Approvato dall’Assemblea dei soci il 9 marzo 2012

Art. 1  Premessa
Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da 7 (sette) membri che restano in carica 3 anni dalla’avvenuta convalida dell’elezione.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge  il Presidente e il Vice Presidente così come stabilito dall’art. 9 comma 2 dello Statuto del Gruppo; nomina altresì, il Segretario ed il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti e decadono nei seguenti casi:
alla scadenza naturale del mandato,
per dimissioni volontarie,
in caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso.

Art. 2  Comitato elettorale e di scrutinio (C.E.e S.)
Le operazioni pre-elettorali e di seggio vengono svolte da un “Comitato elettorale e di scrutinio” di seguito C.E.e S.
Il C.E.e S., è costituito da n. 3 volontari nominati durante l’assemblea ordinaria degli iscritti.
I componenti del C.E.e S. non devono essere candidati.
I tre membri individueranno al loro interno un Presidente.
Il C.E.e S. avrà cura di fissare ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovrintendendo alle operazioni relative.
Le operazioni di voto dovranno svolgersi in una giornata, possibilmente festiva al fine di consentire ai volontari di poter partecipare alla votazione agevolmente.
Il C.E.e S. assume le proprie decisioni con una maggioranza pari almeno al 51% dei suoi componenti.
Il C.E.e S. resta in carica dal momento della sua elezione fino alla conclusione delle operazioni di voto e degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 3  Elettori ed eleggibili
Sono elettori tutti i volontari iscritti al Gruppo  all’atto delle elezioni che risultano in regola con il pagamento della quota annuale.
Questi sono tenuti a esercitare il diritto di voto.
Sono eleggibili quei volontari regolarmente iscritti al Gruppo  da almeno 12 mesi che sono maggiorenni,  che risultano in regola con il pagamento della quota annuale e che rientrano nella  definizione di volontario così come riportata nella deliberazione della Giunta Regionale n.  1444  del 28/11/2011.
Tutti i  volontari eleggibili che volessero candidarsi dovranno presentare apposita richiesta al C.E.e S.

Art. 4  Numero dei candidati
Il numero dei candidati è indeterminato e potrà variare di elezione in elezione a seconda dei volontari che presenteranno la propria candidatura. Detta presentazione dovrà avvenire almeno 8 giorni prima delle elezioni al fine di consentire al Comitato elettorale di effettuare i dovuti controlli e redigere le schede elettorali.

Art. 5  Compiti del Comitato elettorale e di scrutinio
Il C.E.e S. dovrà:
  acquisire dalla Segreteria del Gruppo  l’elenco generale dei volontari,
 individuare gli elettori sulla base di quanto disposto all’art. 9-c e compilare un apposito elenco da utilizzare  durante le operazioni di voto,
  ricevere le candidature,
 verificare le candidature se rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 9-c e deciderne   l’ammissibilità,
  esaminare eventuali ricorsi sull’ammissibilità  delle candidature,
 redigere la lista dei candidati aventi diritto che porterà a conoscenza dei volontari mediante affissione  presso la bacheca della sede, almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Eventuali modifiche della lista conseguenti a contestazioni o reclami, sono ammesse entro i primi tre giorni dall’affissione senza che ciò dia luogo a proroghe del periodo di affissione; delle rettifiche, se effettuate, sarà data notizia nella bacheca e, dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale,
  redigere le schede elettorali,
  organizzare  e gestire il seggio e le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all’apertura dell’ urna, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni di cui al successivo art. 9-p,
 redigere i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la C.E.eS. redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della C.E.eS.,
   proclamare gli eletti, sulla base dei risultati elettorali.

Art. 6  Adempimenti del Consiglio Direttivo dimissionario
Il Consiglio Direttivo dimissionario metterà a disposizione del C.E.e S. un elenco aggiornato di tutti i  volontari con l’indicazione della data di iscrizione al Gruppo.

Art. 7   Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera o per interposta persona.

Art. 8  Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutti i nominativi dei candidati eleggibili  disposti in ordine alfabetico  e con la stessa evidenza.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, prima dell’avvio delle operazioni di voto.
La votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun volontario elettore all’atto della votazione dal Presidente del C.E.e S.
Il voto è nullo se la scheda riconsegnata non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 9  Preferenze
L’elettore può manifestare sette preferenze, tante quanti i componenti del Consiglio Direttivo, scelte tra i candidati della lista.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del  candidato preferito.
Il voto apposto a più di sette candidati  rende nulla la scheda.
Art. 10  Modalità di votazione
Il luogo, il giorno e l’orario della votazione saranno stabiliti dal C.E.e S. in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio di voto.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 12 ore consecutive.
Luogo, giorno e orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i volontari, mediante comunicazione nella bacheca, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 11   Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dai membri del C.E.e S.di cui all’articolo 9-b del presente regolamento.

Art. 12   Attrezzatura del seggio elettorale
A cura del C.E.e S., il seggio dovrà essere munito di:
una cassetta, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio,
una postazione di voto con caratteristiche tali da poter consentire la segretezza del voto.
Il seggio deve inoltre  disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto.

Art. 13  Compiti del Presidente del C.E.e S. durante le operazioni di voto.
Il Presidente farà firmare l’elettore che ha votato a fianco del suo nome, nell’elenco di cui al precedente art. 9-n  del presente regolamento, come prova che lo stesso ha votato.

Art. 14   Validità delle elezioni
Le elezioni saranno valide qualora si verifichi una partecipazione al voto di almeno il 50% + 1 dei volontari  aventi diritto.  Proclamata la validità delle elezioni da Parte del Presidente, si potrà procedere all’apertura dell’urna e alle operazioni di scrutinio.
Qualora il quorum di validità non venga raggiunto, le elezioni verranno riconvocate entro i 15 giorni successivi e le operazioni di scrutinio avranno luogo indipendentemente dal quorum di partecipazione. In questo caso non è ammessa la presentazione di nuovi candidati.

Art. 15  Operazioni di scrutinio
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del C.E.e S., con la collaborazione degli altri due componenti,  verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato
 unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.)
 alla Segreteria del Gruppo.

Tale verbale va affisso presso la bacheca della sede.

Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si evidenziano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale dovrà essere organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:
 la prima parte dovrà riportare  i dati identificativi del Gruppo e la data delle elezioni;
 la seconda parte dovrà riportare i dati numerici dei volontari aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum);
 la terza parte dovrà riportare i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Dovrà riportare , inoltre, i nomi dei candidati  ed i voti ottenuti da ciascuno di essi;
 la quarta parte dovrà riportare i nominativi dei 7 eletti ed i voti ottenuti da ciascuno.

In fondo al verbale dovrà essere indicato lo spazio per la firma da parte della C.E.e S., nelle persone del Presidente e dei componenti.
La C.E.eS., nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:
 la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
 la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
 la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
 la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni;
 la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
 il totale dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato;
 l’indicazione  dei 7 componenti eletti del Consiglio Direttivo;
 la verifica che il verbale sia sottoscritto dal Presidente e dai componenti della C.E.eS..

Art. 16  Adempimenti finali della C.E.eS..
La C.E.e S. comunica i risultati ai volontari, curando l’affissione del verbale di cui al precedente art. 9-q per 5 giorni nella bacheca della sede del Gruppo. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l’elezione del Consiglio Direttivo è confermata e la Commissione ne dà atto in un verbale finale. Se, invece,  nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l’esito nel verbale finale.
La C.E.e S.al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in un unico plico tutto il materiale: verbali,   schede, elenchi, ecc . che vengono consegnati alla Segreteria del Gruppo.   Il plico  sarà conservato   in modo da garantirne la integrità per almeno sei mesi. Successivamente, decorsi sei mesi, sarà distrutto, fatti salvi i verbali,  alla presenza di un delegato della C.E.e S. e del Presidente del Gruppo.